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FAQ

Massofisioterapista

La PROFESSIONE SANITARIA del MASSOFISIOTERAPISTA, ai sensi della L. 145/2018 art 1, comma 537, attuato dall’art. 5 del D.M. 09-08-2019 del Ministero della Salute.

Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una Professione Sanitaria posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis, così come confermato dal CdS n°4513 del 01-06-2022 e in ultimo dal TAR Lazio n. 05718/2022

Il Massofisioterapista esercita la propria professione svolgendo tutte le tecniche di massaggio e di fisioterapia (terapie fisiche manuali, strumentali e riabilitative) secondo le indicazioni del medico, sul paziente…

dal Codice deontologico per i Massofisioterapisti (ai sensi della L. 403/71)

Il massofisioterapista lavora principalmente sulle problematiche muscoloscheletriche e in condizioni di recupero funzionale post traumatico. Può anche collaborare con altri professionisti sanitari, come medici, chiropratici o terapisti occupazionali, per sviluppare piani di trattamento integrati. Le competenze del massofisioterapista includono la conoscenza dell’anatomia e della fisiologia umana, delle tecniche riabilitative e di massaggio terapeutico, delle modalità di terapia manuale come la mobilizzazione articolare e la terapia dei tessuti molli coadiuvando con l’utilizzo di strumenti medicali dedicati.

È importante sapere che i massofisioterapisti devono essere autorizzati e iscritti presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM-PSTRP) per poter esercitare legalmente la relativa Professione Sanitaria.

⚠️La non iscrizione all’Ordine Professionale comporta il reato di abuso della relativa Professione Sanitaria in base all’art. 348 del Codice Penale.

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